ORGANI DI PARTECIPAZIONE DELLE COMUNITÀ ALLA VITA DEL COMUNE[1]
L’istituto del “Municipio” è stato immesso nell’ordinamento degli Enti Locali[2], con l’art. 12, L. 142/1990, e poi innovato dalla L. n. 265/1999[3], attualmente è disciplinato dall’art. 16, Tuel.
I Municipi sono quindi previsti nel nostro ordinamento quali “strumenti” di partecipazione e decentramento, da noi oltretutto ancor più validi, per la frantumazione abitativa territoriale specificata e per pervenire la nostra Città, tutta da costruire, dal processo di fusione dei due più importanti Comuni, non di provincia, della Regione Calabria. Istituto questo che costringe tutti, ulteriormente, all’attenzione rispetto alle modificazioni territoriali[4]che si andranno ad attuare.
Non solo, sono destinati a dare tranquillità e partecipazione diretta proprio a chi della fusione avvenuta, in piena onesta, non ne è stato convinto e ritiene di subirla.
Diventano perciò l’Entità associativa/organizzativa del territorio volta a ricomprendere le popolazioni di tutte le Contrade d’Area coinvolte nei processi, a soddisfazione anche di quelle che ritengono di dover ereditare-preservare una particolare specificità del luogo. Cosa questa non in contrasto con la Costruzione della nuova Città poiché ne promuove comunque sia, il processo aggregativo.
Volutamente, infatti, il Legislatore non indicò nella norma generale un modello predefinito di Municipio, valido per ogni situazione, proprio allo scopo di conferire “elasticità” all’istituto e renderlo adattabile alle diverse realtà territoriali[5].
L’art. 16, comma 1, Tuel dispone: “Nei Comuni istituiti mediante fusione di due o più Comuni contigui, lo statuto comunale può prevedere l’istituzione di municipi nei territori delle comunità di origine o di alcune di esse”. Nel nostro caso, lo si ribadisce, visto le tante frazioni e contrade sparse i Municipi sono il primo punto d’aggregazione delle Aree di cui si compone la nuova Città Jonica, così previsto anche dalla Legge regionale 2 febbraio 2018, n. 2.
Come si evince dal tenore testuale della norma, la decisione di istituire i Municipi, un tempo appartenente alla Regione, spetta ora ai Comuni, nel pieno rispetto della loro autonomia, ex art. 114 Cost.[6]. Come rilevato in dottrina, “opportunamente il legislatore ha sottratto alla Regione il compito di provvedere con legge regionale all’attribuzione delle competenze ai Municipi”.[7]L’amministrazione regionale, infatti, non possiede la stessa consapevolezza, rispetto alle esigenze della comunità, propria dei Comuni, i quali rappresentano il livello amministrativo più prossimo ai cittadini.
(Cosimo Montera, architetto)
NOTE
[1]I nostri Municipi d’Area, partendo dai limiti Comunali, avranno ampiezza variabile data dalla quantità necessaria degli abitanti, prevista e definita pari ad almeno 8.000 considerando in questi esclusivamente i residenti, includendo in quantità variabile Frazioni/Contrade preesistenti, sino ad assumere ognuno tutta la loro propria interezza territoriale.
[2]Maggiora e., I Municipi, in AA.VV., Autonomia e ordinamento degli enti locali, cit., 1999, p. 148.
[3]Art. 6, comma 2, l. n. 265/1999: “L’articolo 12 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente: «Art. 12 – (Municipi) – 1. Lo statuto comunale può prevedere l’istituzione di municipi nei territori delle comunità di cui all’art. 11, comma 3.
Lo statuto e il regolamento disciplinano organizzazione e funzioni dei Municipi prevedendo che gli Organi siano eletti a suffragio universale diretto contestualmente al consiglio comunale, tra candidati eleggibili, ivi residenti. Prevedendo l’incompatibilità tra la candidatura all’elezioni comunale e la candidatura nei municipi. Si applicano agli amministratori dei municipi d’area le stesse norme d’obbligo previste per gli amministratori dei comuni. Saranno le organizzazioni politiche quelle deputate ad aggiungere le incandidabilità dei primi ai secondi. Quindi le norme derivanti dalla Severino-Antimafia e successive giurisprudenze-circolari e i Codici di Autoregolamentazione delle così dette “Liste Pulite”.
[4]Maggiora e., I Municipi, in AA.VV., Autonomia e ordinamento degli enti locali, cit., 1999, p. 148.
[5]Accettura B., Art. 16, Bertolissi M., L’ordinamento degli enti locali, cit., p. 131.\
[6]Maggiora E., La nuova legge comunale e provinciale, Firenze, 1992, p. 184.
[7]AA.VV., Commento al testo unico in materia di ordinamento degli enti locali (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267), cit., p. 140.